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Agevolazioni fiscali - ENEA | European Neuroblastoma Association ONLUS

Informazioni sulle agevolazioni fiscali per chi dona alle ONLUS

 

Agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali delle persone fisiche

Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto a norma di legge), in occasione della dichiarazione dei redditi possono scegliere di richiedere agevolazioni fiscali per le donazioni effettuate. E' possibile scegliere tra i due seguenti tipi di agevolazione:

  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
  • la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro.

Condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente conservare e poter esibire, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’estratto conto della società che gestisce la carta.

 

Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese

Le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires) possono scegliere tra altri due tipi di agevolazione:

  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
  • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).

 

Cessioni gratuite di merce

Le erogazioni liberali consinstenti in “cessioni gratuite di merce” che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato, non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta (ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972) in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.

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